
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “DOUbLe SHOt”
Art. 1 – Costituzione
È costituita un’Associazione Culturale sotto la denominazione “Associazione Culturale DOUbLe SHOt”.
Art. 2 – Inquadramento
L’Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.
Art. 3 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha per fine essenziale lo sviluppo, la diffusione e lo studio dell’arte del fumetto, vista sia come forma espressiva e culturale, mediante l’organizzazione di dibattiti, pubblicazioni, conferenze, seminari, rassegne, retrospettive, festival e manifestazioni similari.
L’Associazione vuole contribuire con tutte le sue possibilità allo sviluppo e alla diffusione della cultura artistica di riferimento, all’accrescimento degli studi storico-critici sulle sue forme passate, contemporanee e future, alla promozione attraverso di essa degli scambi culturali fra i popoli e le nazioni (sia appartenenti all’Unione Europea che esterne ad essa), e all’incentivazione delle espressioni artistiche di matrice italiana e straniera che la riguardino.
L’Associazione potrà pertanto operare in tutti i settori dell’informazione, della comunicazione di massa e dello spettacolo, mediante ogni iniziativa, attività, e operazione ritenuta utile per qualificare l’Associazione stessa in tale ambito, compresa la gestione di sale da esposizione e la produzione, realizzazione e distribuzione di materiali editoriali e audiovisivi.
L’Associazione manterrà ed estenderà i contatti con persone, aziende, ambienti di lavoro, enti locali pubblici e privati, e ogni altra aggregazione avente carattere attinente alla cultura artistica di riferimento.
Art. 4 – Sede e durata
L’Associazione ha sede in Scarperia loc. Sant’Agata, Via Montaccianico, 15, e ha durata illimitata.
Art. 5 – Soci
L’Associazione è costituita dai Soci, divisi in:
- Soci Fondatori, ovvero le persone fisiche che figurano con le proprie generalità nell’atto costitutivo allegato, e le persone fisiche che verseranno una Quota di Sostegno pari a 250 euro entro dodici (12) mesi dalla data odierna;
- Soci Sostenitori, ovvero le persone fisiche o giuridiche che verseranno una Quota di Sostegno pari a 100 euro nel corso della vita dell’Associazione, e per l’ammissione delle quali venga espresso parere favorevole unanime da parte della totalità dei Soci Fondatori e della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari, ovvero le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, a fronte del pagamento di una regolare Quota Associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, e per l’ammissione delle quali venga espresso parere favorevole da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- Soci Onorari, ovvero le persone fisiche o giuridiche individuate dall’Associazione per i loro meriti o trascorsi nel settore artistico, produttivo, giornalistico od organizzativo attinente alla cultura artistica di riferimento, e per l’ammissione delle quali venga espresso parere favorevole da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Possono essere associati tutti coloro che, maggiorenni, condividano e accettino finalità e attività dell’Associazione, e soddisfino i requisiti di cui sopra.
Art. 6 – Diritti del socio
Tutti i soci hanno diritto di accesso alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall’Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.
I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi dall’iscrizione nel libro soci per l’Assemblea Ordinaria e trascorsi centoottanta giorni per l’Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell’elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l’anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l’anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all’elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell’elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.
Art. 7 – Doveri del socio
Ciascun socio deve:
- a) Rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
I Soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.
Art. 8 – Criteri di ammissione del socio
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.
Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
L’ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio
Un Socio perde la qualifica di Socio per dimissioni o radiazione. Inoltre perde automaticamente tale qualifica colui che non sia in regola con la Quota Associativa, se prevista tramite delibera del Consiglio Direttivo, allo scadere dei tempi stabiliti dal Consiglio stesso.
La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno uno dei suoi membri e a scrutinio segreto, quando l’attività o la condotta del Socio possa essere definita in contrasto con l’Associazione e le sue finalità o ad esse pregiudizievole. Il Consiglio Direttivo deve contestare la qualifica al Socio per iscritto. Il Socio radiato può impugnare la delibera del Consiglio Direttivo davanti all’Assemblea dei Soci, con reclamo da inoltrarsi via lettera all’indirizzo della sede sociale e/o via e-mail all’indirizzo di uno dei Soci Fondatori o dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso, il Consiglio Direttivo ha obbligo di indire con un preavviso di almeno trenta (30) giorni un’Assemblea dei Soci straordinaria durante la quale ascoltare eventuali giustificazioni del Socio radiato, e procedere quindi a una nuova votazione a scrutinio segreto.
Le Quote di Sostegno e le Quote Associative (se previste) non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. In caso di recesso o di perdita della qualifica di Socio per qualsiasi causa, non può essere richiesta la divisione del patrimonio dell’Associazione, né pretesa la restituzione anche parziale delle quote già versate.
Art. 10 – Organi
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- la Presidenza del Consiglio Direttivo
Art. 11 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci, ed è presieduta e moderata da un Presidente dell’Assemblea, indicato su proposta di uno dei Soci all’interno dei ranghi dell’Associazione e nominato pro tempore con votazione unica a maggioranza dall’Assemblea stessa per la sola durata di ciascuna seduta.
Sia l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all’ordine del giorno.
Art. 12 – Poteri dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci ha i seguenti poteri:
- indirizza l’attività e la vita dell’Associazione
- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo per la discussione generale sulla struttura del Consiglio Direttivo stesso e per l’approvazione del bilancio. È inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta.
L’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Ciascuna convocazione deve essere portata a conoscenza dei Soci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata. La convocazione è valida se effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma o e-mail, e dovrà essere affissa nello stesso termine presso la sede sociale e nelle sedi secondarie (se esistenti). L’avviso deve indicare chiaramente la data, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) componenti dell’Assemblea dei Soci, scelti fra i Soci Fondatori e Sostenitori. I componenti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili senza limiti di numero di mandati. Il Consiglio Direttivo elegge all’interno dei propri ranghi un Presidente e un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni sei mesi, e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.
Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
- attua gli indirizzi dell’Associazione così come espressi dall’Assemblea dei Soci
- delibera le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione
- provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
- stabilisce l’entità della Quota Associativa e concede retribuzioni e rimborsi
- delibera in merito a donazioni, lasciti o sovvenzioni di qualunque tipo provenienti da enti pubblici o privati
- compila il bilancio annuale
- risponde a richieste, domande e interpellanze dei Soci relative alla vita dell’Associazione mediante uno o più indirizzi e-mail creati a questo scopo e resi pubblici all’interno dell’Associazione
- delibera sulle radiazioni dall’Associazione
Il Consiglio direttivo può inoltre:
- redigere un regolamento interno
- affidare l’organizzazione dei singoli rami di attività o delle singole iniziative deliberate sotto la propria direzione e responsabilità, a un suo membro, a un Socio, a un gruppo di Soci, a terzi o a gruppi composti da Soci e terzi
- costituire commissioni aventi funzione consultiva per lo studio di argomenti riguardanti gli scopi dell’Associazione, scegliendone i componenti fra membri del Consiglio stesso, Soci o terzi
Art. 16 – Poteri del Presidente
Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo all’interno dei propri ranghi, e ha i seguenti poteri:
- rappresenta all’esterno l’Associazione
- presiede il Consiglio Direttivo
- esercita potere di veto motivato sulle attività dell’Associazione che non incontrano la sua approvazione
Il Presidente inoltre:
- rappresenta legalmente l’Associazione
- si occupa della gestione economica e amministrativa dell’Associazione, e firma ogni atto relativo a nome dell’Associazione stessa
- informa i Soci delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo tramite affissione delle stesse presso la sede sociale e nelle sedi secondarie (se esistenti)
- è responsabile dell’ordinaria tenuta dei libri sociali
In caso d’impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
Art. 17 – Il tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato dall’assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Art. 18 – Il segretario
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d’accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Art. 19 – Retribuzioni e rimborsi
La carica di membro del Consiglio Direttivo, stante le sue particolari responsabilità, può essere retribuita in forza di apposita delibera del Consiglio Direttivo stesso con parere favorevole unanime da parte della totalità dei Soci Fondatori e della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determinerà spettanza e misura della retribuzione. Tale delibera dovrà essere pubblicamente annunciata all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di concedere il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione, previa presentazione di idonei documenti giustificativi.
Art. 18 – Patrimonio
I mezzi finanziari per l’attività dell’Associazione provengono dalle Quote di Sostegno, dalle Quote Associative annuali (se previste), dai contributi di singoli privati, enti privati, enti pubblici e altre associazioni, nonché da donazioni, lasciti e sovvenzioni di qualunque tipo.
È vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa dovrà essere destinato ad associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.
Art. 19 – Modifiche allo Statuto
Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno uno dei suoi membri. La proposta di modifica viene presa in esame e votata durante la successiva riunione del Consiglio Direttivo, e approvata solo nel caso in cui venga espresso parere favorevole unanime da parte della totalità dei Soci Fondatori e della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Approvazione del bilancio sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo semestre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio dell’anno precedente.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2008.
Art. 21 – Rinvio a norme generali
Quanto non regolamentato dal vigente Statuto è da richiamare all’osservanza delle leggi vigenti in materia.